Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1965

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 aprile 1965. 287 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti comma: "Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attivita' contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma. Il riconoscimento dei periodi di cui ai comma precedenti dovra' essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non saranno considerati agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I. N.P.S. al Fondo. L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, puo' chiedere che l'anzianita' contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo. L'iscritto che intenda avvalersi di detta facolta', dovra' farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se e' stato riassunto anteriormente a tale data, e dovra' rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali. Il Fondo rintroitera' dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennita'".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 MARZO 1965, N. 144

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art14 · fonte del testo