Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia.
- Art. 1 — Norma introduttiva
- Art. 2 — Commissione centrale per la cinematografia
- Art. 3 — Riconoscimento della nazionalità
- Art. 4 — Attestati di qualità ai lungometraggi
- Art. 5 — Premi di qualità ai cortometraggi
- Art. 6 — Film prodotti per ragazzi
- Art. 7 — Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità
- Art. 8 — Adempimenti per la lavorazione
- Art. 9 — Adempimenti a tutela della nazionalità
- Art. 10 — Adempimenti amministrativi
- Art. 11 — Comitato per il credito cinematografico
- Art. 12 — Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive
- Art. 13 — Commissioni di esperti
- Art. 14 — Commissione d'appello
- Art. 15 — Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi
- Art. 16 — Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi
- Art. 17 — Comitato per i film prodotti per ragazzi
- Art. 18 — Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria
- Art. 19 — Commissione apertura sale
- Art. 20 — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 21 — Entrata in vigore