Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 295/1984

    Ha colpito questo articolo
    19 dicembre 1984

    La legge 4 novembre 1965 n. 1213, modificata dalla legge 21 giugno 1975 n. 287, equipara nei concessi benefici ai lungometraggi nazionali quelli in cooproduzione comprendenti una quota minima di partecipazione non inferiore al 30% del costo del film, salvo deroghe previste da accordi internazionali di reciprocita`. Fra tali deroghe l'art. 5 paragrafo IV dell'accordo di cooproduzione italo-francese del 1^ agosto 1966 contempla una quota di coproduzione non inferiore al 20% del costo del film. Tale accordo ha ricevuto attuazione nell'ordinamento italiano con atti distinti e successivi: il d.P.R. 28 aprile 1968 n. 1339 e l'art. 20 penultimo comma della cit. legge che vi da` esecuzione unitamente ad altri consimili e dispone che la ratifica di ogni ulteriore accordo derogatorio va autorizzato con legge. La norma denunciata conferisce efficacia interna al menzionato accordo italo-francese, emanando un ordine di esecuzione (che abbraccia una pluralita` di accordi internazionali) posto nelle forme della legge e fatto retroagire alla data in cui sono entrate in vigore le clausole pattizie alle quali esso si riferisce, in sostituzione del precedente ordine di esecuzione anteriormente emanato con decreto presidenziale n. 1339 del 1968. Le norme poste dall'accordo per potere essere immesse nell'ordinamento interno devono essere suscettibili di immediata applicazione restando collegate da nesso funzionale. Delle dedotte censure di incostituzionalita` va esaminata per prima quella che attiene alle modalita` procedurali dell'impartito ordine d'esecuzione, venendo in secondo luogo in considerazione i profili contenutistici della previa autorizzazione alla ratifica. Il penultimo comma dell'art. 20 in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, non contiene alcuna autorizzazione alla ratifica, ne` lo potrebbe,essendo intervenuto successivamente alla entrata in vigore dell'accordo medesimo non sottoposto a ratifica, (avendo le parti contraenti convenuto che l'accordo entrasse in vigore alla data della firma). L'ordine serve a rendere efficaci le disposizioni pattizie rispetto alle quali le Camere non si erano ancora pronunciate. Lo stesso legislatore del 1975 mostra di ritenere che l'accordo internazionale, cui fa riferimento la statuizione censurata, avrebbe richiesto l'intervento delle Camere in sede sia di autorizzazione alla ratifica sia di ordine di esecuzione, non essendosi voluto stabilire che le deroghe eccezionali da introdurre negli accordi siano lasciate alla discrezionale valutazione degli organi amministrativi, ma richiedendosi all'uopo il ricorso ad un atto del potere legislativo. A ragione, pertanto, viene denunciata la inosservanza della procedura normale. Anche se testualmente previsto per la (sola) legge di autorizzazione della ratifica dei trattati, la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni delle Camere rispetto ai trattati internazionali (artt. 80 ed 87 Cost.): essa, pertanto, non puo` non valere anche per l'ordine di esecuzione, emanato dal legislatore in mancanza di previa autorizzazione alla ratifica, in presenza di una disciplina pattizia la quale verte su materie che lo stesso legislatore ha attratto nella propria sfera. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 72 comma 4^ Cost., l'art. 20 penultimo comma della l. 21 giugno 1975 n. 287, nella parte in cui da` piena e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1^ agosto 1966, e "alle successive modificazioni". Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita`.

    Art. 20 Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia · Art. 5 Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia

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  • Ordinanza n. 143/1986

    Questione infondata
    18 giugno 1986

    È manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della l. 21 giugno 1975, n. 287 (Modifiche alla l. 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia), nella parte in cui ha dato esecuzione all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, sollevata in riferimento agli artt. 72, ultimo comma, 80, 81, quarto comma, e 87, ottavo comma, Cost., per inosservanza della procedura prevista per l'adozione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Infatti, nella parte e sotto il profilo denunciati, la detta norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 295/1984.

    Art. 80 cost. · Art. 87 cost. · Art. 72 cost. · Art. 81 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art20 · fonte su Normattiva