All'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi: "Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici. Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate. Il garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge".

Testo vigente dal 3 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-30;137~art5 · fonte su Normattiva