Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 2 — Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa". Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo". Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, le parole "del cinque per cento" sono sostituite dalle altre "del due per cento".

Testo vigente dal 9 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art2 · fonte su Normattiva