Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 2 — Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi

Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarieta' sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonche' le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilita' assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

Testo vigente dal 29 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;162~art2 · fonte su Normattiva