Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale";
  • b)al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
  • c)il comma 4 dell'articolo 13 e' abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 30 settembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-09-26;507~art1 · fonte su Normattiva