L'articolo 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento e' determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, alla approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese dello stato di previsione della spesa e' data comunicazione al Parlamento. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio e' presentato direttamente dal Consiglio nazionale alla Corte dei conti". ((Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge)).

Testo vigente dal 19 giugno 1960

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1960

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1959 al 19 giugno 1960. 21 parole aggiunte.

… chiusura di ogni esercizio e' presentato direttamente dal Consiglio nazionale alla Corte dei conti". aggiunto: Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-25;593~artunico · fonte del testo