L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il Ministro degli affari esteri e' presidente del CGIE. 2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e da' esecuzione alle decisioni assunte. 3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attivita' del Governo verso gli italiani nel mondo".

Testo vigente dal 30 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;198~art7 · fonte su Normattiva