Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo";
  • b)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati";
  • c)la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;". Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 2. Il Comitato di presidenza puo' inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri". Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "potranno designare" sono inserite le seguenti: "fino a sette".

Testo vigente dal 30 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;198~art6 · fonte su Normattiva