L'articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".

Testo vigente dal 27 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art22 · fonte su Normattiva