Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 33
Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
