Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sara' considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purche' si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.

Testo vigente dal 27 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art25 · fonte su Normattiva