Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 1, l'Amministrazione della Cassa stanziera' annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potra' superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtu' della presente legge.

Testo vigente dal 27 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art26 · fonte su Normattiva