Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti all'estero da oltre dieci mesi che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. Hanno, altresi', diritto al voto i cittadini italiani che svolgano attivita' di lavoro dipendente od autonomo, che risiedano all'estero alla data di svolgimento delle elezioni e vi abbiano risieduto nell'anno precedente per almeno sei mesi, sempre che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere comprovati dagli interessati o a mezzo di documentazione idonea, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Testo vigente dal 29 agosto 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-08-16;530~art3 · fonte su Normattiva