Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 13 — (Elettorato attivo). 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni

Provvedimento abrogato dalla l. 23 ottobre 2003, n. 286.

Abrogato dal 11 novembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art13 · fonte su Normattiva