Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 13 — (Elettorato attivo). 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni
Provvedimento abrogato dalla l. 23 ottobre 2003, n. 286.
Abrogato dal 11 novembre 2003
