Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: "agli articoli 2, 3, 4," sono inserite le seguenti: "4-bis,";
  • b)all'articolo 2, comma 3, le parole: ", che provvedono alla definizione di contratti-tipo" sono soppresse;
  • c)all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "e il loro rispetto" sono inserite le seguenti: ", unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,";
  • d)all'articolo 5:
  • 1)al comma 2, le parole: "di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis";
  • 2)al comma 3, le parole: "di contratti-tipo relativi alla" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di".

Testo vigente dal 14 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-01-08;2~art2 · fonte su Normattiva