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L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, e' modificato come segue: "Capo dell'Ordine militare d'Italia e' il Presidente della Repubblica. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia e' il Ministro della difesa. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate. E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1980 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1980-02-11;22~artunico · fonte del testo