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In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973. Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo articolo 7. L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 1972, n. 42
1La L. 1 marzo 1972, n. 42, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che in aumento alle somme previste dall'articolo 1 nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e' iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.
Testo in vigore dal 31 marzo 1972 al 22 dicembre 2008
