Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1976 al 22 dicembre 2008. 211 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' sostituito dal seguente: "In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanita' dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni piu' rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanita' per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanita' per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-23;33~art3 · fonte del testo