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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
