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[1]A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennita' di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno e' corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno e corrisposto nelle seguenti misure annue lorde:
[2]generali di Corpo d'armata designati d'armata..... L. 30.000 generali di Corpo d'armata............... L. 28.750 generali di Divisione e tenenti generali........ L. 27.250 generali di Brigata e maggiori generali........ L. 25.700 colonnelli....................... L. 24.250 tenenti colonnelli................... L. 22.600 maggiori e primi capitani............... L. 21.100 capitani........................ L. 18.000 subalterni....................... L. 14.500
[3]Il Ministro per la difesa potra' variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali", le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilita' finanziarie dell'apposita gestione. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 9 ottobre 2010
