Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1964 al 22 dicembre 2008. 70 parole tolte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e' sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente: "Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci anni".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-02-24;112~artunico · fonte del testo