Art. 10 — Disposizioni finali
[1]Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026
[2]MATTARELLA
[3]Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Testo vigente dal 9 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva