Art. 4 — Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».
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