Art. 5
Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963
All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La legge regionale di cui al secondo comma puo' essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;
- b)il quinto comma e' abrogato.
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