Art. 5Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963

All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La legge regionale di cui al secondo comma puo' essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;
  • b)il quinto comma e' abrogato.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1~art5 · fonte su Normattiva