Art. 11Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963

All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
  • b)il quarto comma e' abrogato.

Testo vigente dal 8 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1~art11 · fonte su Normattiva