Art. 11 — Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963
All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
- b)il quarto comma e' abrogato.
Testo vigente dal 8 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva