Dopo l'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, e' inserito il seguente: "ART. 70-bis. - (Presidente del tribunale di sorveglianza). - 1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello. 2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

  • a)a dirigere e ad organizzare le attivita' del tribunale di sorveglianza;
  • b)a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attivita' degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
  • c)a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessita' di servizio;
  • d)a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
  • e)a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
  • f)a svolgere tutte le altre attivita' a lui riservate dalla legge e dai regolamenti".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art23 · fonte su Normattiva