Dopo l'articolo 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 23 della presente legge, e' inserito il seguente: "ART. 70-ter. - (Nuove denominazioni). - 1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza". 2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonche' degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art24 · fonte su Normattiva