Art. 2 — Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 2001 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore puo' estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila. Della facolta' di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvedera' ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che e' di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali puo' avere luogo la definizione in via amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorita' giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati e' disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
Testo in vigore dal 4 aprile 2001 al 4 ottobre 2024
