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Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorita' giudiziaria puo' autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Testo in vigore dal 4 aprile 2001 al 29 novembre 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-19;92~art3 · fonte su Normattiva