Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e' sostituito dal seguente: "In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1 aprile 1972, delle unita' di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti".

Testo vigente dal 10 giugno 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-29;218~art3 · fonte del testo