Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dal seguente: "Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto e' trasferito con decreto del Ministro per la sanita' entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico gia' in godimento alle dipendenze dell'ONMI". Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dal seguente: "Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382". Il personale di cui al precedente comma e' collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ove non trasferito alle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 513/1993

    Questione inammissibile
    31 dicembre 1993

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 2 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-01;563~art3 · fonte su Normattiva