Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-07;118~art3 · fonte del testo