Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 61 — Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59

2

Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che l'espressione "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia".

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art61 · fonte su Normattiva