Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3".
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
