L'articolo 512-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale".
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
