L'articolo 512-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art43 · fonte su Normattiva