All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace". All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art45 · fonte su Normattiva