Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

Art. 4 — Modifica degli articoli 392 e 398 del codice di procedura penale

All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettere c) e d), le parole: "quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)" sono soppresse. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo la parola: "fissata" sono inserite le seguenti: "con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare".

Testo vigente dal 11 agosto 1997

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;267~art4 · fonte su Normattiva