Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art59 · fonte su Normattiva