L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
Testo vigente dal 12 maggio 1989
