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A decorrere dal 1 gennaio 1964 la nota (x) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituita dalla seguente: "(x) Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1 gennaio, 22 promozioni al grado di maggiore, anche in eccedenza all'organico di detto grado, ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' di 28, compresi quelli gia' valutati. La relativa aliquota e' determinata con riferimento alla data del 1 luglio 1964, comprendendovi anche gli ufficiali raggiunti dal limite di eta' nel grado di capitano nel periodo 1 gennaio-30 giugno 1964. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di maggiore alla data del 31 dicembre 1964 sono riassorbite collocando in soprannumero, ai sensi dello articolo 48, un corrispondente numero di tenenti colonnelli ed effettuando altrettante promozioni a quest'ultimo grado. Per l'anno 1965, sono effettuate, sotto la data del 1 gennaio, 18 promozioni al grado di maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione e' di 22; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello alla data del 31 dicembre 1965 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, in numero, comunque, non superiore a cinque".
Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010
