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A decorrere dal 1 gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota (y) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1 gennaio, 65 promozioni da capitano a maggiore, formando le necessarie vacanze mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza allo organico di quest'ultimo grado. Per ciascuno degli anni 1965 e 1966 sono effettuate, sotto la data del 1 gennaio, rispettivamente, 28 e 20 promozioni da capitano a maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione e' di 31 e 24; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello sotto le date del 31 dicembre 1964, 31 dicembre 1965 e 31 dicembre 1966 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, in numero comunque non superiore, rispettivamente, a 30, 15 e 15".

Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1249~art3 · fonte del testo