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Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonche' di quelle di cui all'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, numero 1622, non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente gia' formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010
