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La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, e' modificata come segue:
- a)l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione e' fissata in 1/2;
- b)negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione e' fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo;
- c)per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani e' fissato in 50 unita' all'anno;
- d)il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione e' fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010
