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Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in sei unita' all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili, prima di tale data, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello. Delle suddette sei promozioni, quattro saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e due in eccedenza all'organico. Le eccedenze organiche derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello, a partire dal 1 gennaio 1970.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1966 al 20 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-04;1066~art11 · fonte del testo