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Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verra' provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966. Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verra' provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010
