Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si formeranno, in detto grado, per le cause previste dalle lettere b), c), e) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonche' con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di un colonnello all'anno in piu' rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche. Di tali eccedenze non si terra' conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione fino al 30 ottobre 1969.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-04;1066~art8 · fonte del testo