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La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori e' autorizzata ad istituire, con gestione e contabilita' separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968

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